I vantaggi della formazione finanziata

La formazione finanziata rappresenta un’ottima opportunità per aggiornare e consolidare le competenze dei propri dipendenti.

Le aziende possono decidere di aderire gratuitamente ai cosiddetti fondi interprofessionali, destinando lo 0,30% dei contribuiti per i propri dipendenti, versati all’INPS, per la formazione del personale. La percentuale che viene prelevata dal fondo non è altro che il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”, che le aziende sono comunque tenute a versare.

Una volta effettuata l’adesione, viene presentato un progetto che include le attività della formazione richiesta e gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Gruppo CS:

  • realizza i percorsi formativi attraverso le risorse economiche del fondo a cui siete aderenti;
  • predispone la documentazione necessaria per l’avvio del progetto;
  • concorda le attività in modo che la formazione prevista sia adeguata alle esigenze richieste;
  • monitora tutto il percorso formativo;
  • avvia le pratiche per la rendicontazione del progetto;

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Tel. 0118970064

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10 anni del D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2018, ha appena compiuto 10 anni.

Dal punto di vista degli infortuni, negli ultimi 10 anni si è registrata una diminuzione delle denunce, anche se i dati rilasciati dall’Inail nel 2017 in merito agli infortuni dell’anno 2016, hanno evidenziato un aumento del numero complessivo di infortuni e del numero di malattie professionali, di cui si sono contati 1297 decessi nel 2016. Il costo sociale di infortuni e malattie professionali rimane dunque molto alto.

A 10 anni dalla emanazione, ad oggi il processo di attuazione non è stato ancora completato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il 10 gennaio 2017 « la Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza», da cui è emerso che i provvedimenti ancora da attuare sono circa una ventina.

Questo complesso di norme non ancora attuate causa in primo luogo una tutela non completa dei lavoratori in tema di salute e sicurezza ed in secondo luogo una più difficile ed incerta gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro.

Di seguito alcune delle novità introdotte nell’anno 2018 nel D.Lgs.81/2008:

  • Primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione: lo svolgimento diretto del ruolo di addetto al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione , può essere svolto dal datore di lavoro anche nelle piccole imprese con più di 5 lavoratori. Il datore di lavoro non svolge questi compiti da solo, ma ha l’obbligo di designare lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendio, evacuazione e primo soccorso;
  • Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: diventa un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi lo indica. In particolar modo ci sono 3 fattori che aiutano a valutare se il datore di lavoro stia o meno violando tale obbligo:

_Se una mansione specifica è legata allo stato di salute di un lavoratore, alla capacità dello stesso di svolgerli;

_Quando la normativa indica espressamente tale obbligo;

_Se il lavoratore, soggetto a sorveglianza sanitaria, non è ancora in possesso di giudizio di idoneità, ma svolge comunque compiti specifici per cui è necessario il certificato medico.

  • Sicurezza dei macchinari: con un interpello è stato ribadito come siano vietati fabbricazione, vendita, noleggio e concessione di attrezzature di lavoro in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza;
  • Rischio di interferenze: in caso di contatto rischioso tra il personale dell’azienda committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di due imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale, il datore di lavoro ha l’obbligo di realizzare un unico documento di valutazione dei rischi, con lo scopo di eliminare o ridurre fortemente i rischi da interferenza.

CONTATTACI IMMEDIATAMENTE PER VERIFICARE SE LA TUA AZIENDA ADEMPIE ALLA NORMATIVA.

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Prevenzione Incendi in Scuole e Asili Nido

In data 31/12/2017 è scaduto il termine per adeguarsi alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti a Scuole e/o asili nido. Il D.M. 21/03/2018 definisce le indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio. Vengono elencati una serie di punti, suddivisi in base al livello di priorità, in cui vengono indicate le disposizioni da seguire.

Il livello di priorità A per la scuola infanzia comprende:

  • Impianto elettrico di sicurezza, volto ad alimentare illuminazione di sicurezza ed impianto di allarme e di diffusione sonora;
  • Presenza di sistemi di allarme, in modo che alunni e personale siano avvertiti in caso di pericolo;
  • Estintori;
  • Adeguata segnaletica di sicurezza;
  • Norme di esercizio. Deve essere mantenuto un registro dei controlli periodici che vengono effettuati su impianti elettrici, presidi antincendio e dispositivi di sicurezza;

Il livello di priorità B per la scuola infanzia comprende:

  • Spazi per esercitazioni. Vengono individuati gli spazi in cui sia possibile svolgere prove ed esercitazioni legate all’attività scolastica;
  • Sezionamento di emergenza. Vengono individuati spazi per magazzino, in cui siano conservati documenti e materiale scolastico;
  • Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche;
  • Spazi per servizi logistici;
  • Impianti di rilevazione e/o estinzione incendi;

Il livello di priorità C per la scuola infanzia comprende le restanti disposizioni del D.M. 26/08/1992.

Le scuole di infanzia con meno di 100 persone devono fare riferimento al punto 11 del D.M. 26/08/1992. Tale categoria non è soggetta alla presentazione della pratica tecnico-amministrativa SCIA Antincendio  presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il livello di priorità A per gli asili nido comprende:

  • Servizi di sicurezza;
  • Illuminazione di sicurezza;
  • Estintori;
  • Sistemi di allarme;
  • Segnaletica di sicurezza;
  • Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
  • Informazione e forma;

Il livello di priorità B per asili nido comprende:

  • Impianti elettrici;
  • Sezionamento di emergenza;
  • Servizi di sicurezza. Vengono indicati gli impianti in cui si necessita di alimentazione di sicurezza;

Il livello di priorità C per gli asili nido comprende le restanti disposizioni di cui all’art.6 lettera a) del D.M. 16/07/2014.

Gli asili nido con meno di 30 persone  devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. . Tale categoria non è soggetta alla presentazione della pratica tecnico-amministrativa SCIA Antincendio  presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.


Il Regolamento UE 2016/425

Entra in vigore a partire dal 21 aprile 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/425 che stabilisce quali debbano essere caratteristiche e requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato per garantire protezione e sicurezza ai lavoratori.
Tutti gli operatori presenti nella catena di distribuzione devono fare in modo che circolino sul mercato solo DPI conformi al nuovo Regolamento.
In particolar modo, se sono presenti i seguenti rischi, è obbligatorio effettuare una formazione specifica:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Gruppo CS propone il corso DPI, della durata di 8 ore, in data 14 maggio, in cui si tratterà delle tematiche circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi ed in cui verranno affrontate le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento. Il corso si svolgerà presso la nostra sede in via Leinì 23, Settimo Torinese.

Su richiesta si organizzano anche percorsi personalizzati direttamente in azienda.

Per informazioni contattaci al numero 0118970064.


REGOLAMENTO EUROPEO EU/2016/679 SULLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo EU/2016/679 è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e pone, quale termine ultimo per adeguarsi ai nuovi obblighi privacy, la data del 25 Maggio 2018. 

Di seguito le principali novità apportate dal nuovo Regolamento Europeo:

- sono stati fissati i criteri per la classificazione dei dati personali e relativi trattamenti;

- occorre procedere alla Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati ed alla relativa Valutazione dei Rischi;

- sono state stabilite le procedure connesse alle misure minime di sicurezza e di Data Breach;

- l’applicazione del diritto UE si allarga anche ai trattamenti di dati personali non svolti all’interno del          territorio dell’UE;

- è stata istituita la nuova figura del Responsabile Protezione dei Dati  (RPD o DPO in inglese);

- vengono stabiliti nuovi diritti, quali il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati;

- sono stati posti nuovi requisiti, in termini di Privacy by Design e Privacy by Default.

Per ognuno dei punti indicati, Gruppo CS è in grado di valutare l’attuale stato di compliance della vs. Organizzazione, pianificando il percorso più adeguato per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy, e precisamente:

  • Valutazione applicabilità dei principi generali del Nuovo Regolamento Privacy G.D.P.R.;
  • Classificazione dei Dati Personali e relativi Trattamenti;
  • Adempimento degli obblighi privacy in materia di Profilazione (art.21 e 22);
  • Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati (art.35);
  • Consultazione Preventiva, Comunicazioni e Notifiche al Garante Privacy;
  • Valutazione e Tutela dei Rischi;
  • Definizione delle misure minime di sicurezza;
  • Adozione di Codici di Condotta Privacy;
  • Procedure Interne e Data Breach;
  • Rispetto dei requisiti della "Privacy by Design" e "Privacy by Default";
  • Definizione degli adempimenti connessi alla Formazione del Personale;
  • Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza (ove previsto).

Per informazioni contattaci immediatamente!!

Mail albarello@gruppocs.com

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LA RESPONSABILITA' IN CASO DI INFORTUNIO

Nella sentenza n.3854 del 26 gennaio 2018 il datore di lavoro ed il preposto di una ditta abruzzese sono stati condannati in seguito ad un infortunio che ha causato lesioni a due dipendenti della ditta, precipitati da un’altezza di 4 metri, mentre effettuavano lavori di copertura provvisoria di una volta.

I due imputati, che hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenevano di aver fornito ai lavoratori precise direttive di sicurezza. Il datore di lavoro ha inoltre aggiunto che una volta impartite le indicazioni in merito all’attività, si è legittimamente allontanato per seguire altri cantieri. I due imputati accusano inoltre la Corte di Appello di l’Aquila di aver escluso senza adeguata motivazione l’imprevedibilità della condotta dei due lavoratori infortunati.

La Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta la decisione della Corte di Appello, sottolineando come il ricorso fosse debole e privo di basi solide, evidenziando una mancata vigilanza da parte degli imputati, entrambi in posizione di garanzia.

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTATTACI PER LA TUA FORMAZIONE!!

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IL CONTRATTO A CHIAMATA SENZA VALUTAZIONE DEI RISCHI DIVENTA A TEMPO PIENO

Il datore di lavoro che utilizza il contratto intermittente senza aver effettuato la
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro deve essere sanzionato con
la trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto stipulato con il
dipendente.
Con questa interpretazione l'Ispettorato nazionale del lavoro (lettera circolare 49
del 16/3/2018) ricostruisce il regime sanzionatorio applicabile nei casi di ricorso al
job on call senza la preventiva predisposizione del documento di valutazione dei
rischi.
Questo vale anche per altre forme di lavoro flessibile quale lavoro a tempo
determinato e somministrazione.


Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: Protocollo d'intesa del 14-02-2018

In data 14 febbraio 2018 il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed il Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro Francesco Violante, hanno firmato un Protocollo d’intesa finalizzato a programmazione e promozione di attività comuni volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ed alla riduzione delle disuguaglianze di salute.

I principali temi su cui verrà posta l’attenzione sono:

  • Valorizzazione dell’approccio scientifico alla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’individuazione di proposte per ridurre i fattori di rischio legati ad infortunio e malattie negli ambienti di lavoro;
  • Definizione di azioni che al momento occupano una posizione di priorità nell’ambito del controllo dei rischi nel luogo di lavoro;
  • Definizione di un quadro normativo semplice ed efficace in tema di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro;
  • Discussione rispettivamente alle analisi che sono state fatte in merito alla correlazione tra insediamenti produttivi e salute della popolazione;
  • Rispetto alla sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici del Lavoro: prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, supporto all’adesione alle attività di screening, promozione di corretti stili di vita.

La figura del Medico Competente assume un ruolo molto più attivo e propositivo nell'ambito della salute e sicurezza. Si sottolinea inoltre che la sottoscrizione di questo Protocollo non andrà a gravare sulla spesa pubblica, ma anzi l’obiettivo sarà quello di risparmiare attraverso politiche di prevenzione.


LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

La sentenza n.52534 del 17 novembre 2017 si occupa di un caso relativo ad un infortunio mortale di un operatore di cantiere, colpito da archi di forma allungata trasportati da un mezzo di sollevamento condotto dal datore di lavoro. Questi, per occultare il reato, ha spostato il cadavere della persona in un’altra località, abbandonandolo in una cunetta per simulare un incidente stradale. In questo caso si ha dunque non solo una responsabilità relativa alle procedure che si sarebbero dovute tenere durante l’attività lavorativa (la caduta degli archi è avvenuta da un’altezza superiore ai 30 cm, procedura che prevede, secondo quanto stabilito dal manuale d’uso, l’imbracatura del materiale trasportato), ma anche un tentativo di inquinamento delle prove e di ostruzione alla ricostruzione dell’avvenimento.

La percentuale più alta di incidenti avviene a causa della mancata formazione ed addestramento del personale.

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OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER L'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

Entro il 12 marzo 2018 è obbligatorio effettuare l’aggiornamento per alcune categorie di soggetti abilitati alla conduzione di alcune attrezzature, definite dall’art.73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 le cui modalità sono definite dall’accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Con tale Accordo sono state individuate  le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolar modo le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Le gru a torre
  • Le gru mobile
  • Le gru per autocarro
  • I carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • I trattori agricoli o forestali
  • Le macchine movimento terra
  • Le pompe per calcestruzzo

Gli operatori che hanno effettuato una formazione (ritenuta conforme ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22-02-2012) precedentemente al 12/03/2013, hanno obbligo di aggiornarsi entro il 12/03/2018. Chi ha sostenuto una formazione con successiva integrazione o test di verifica finale (punto 9.1 lettera b e c accordo Stato regioni del 22-02-2012) decorre il quinquennio dalla data di attestazione. Per gli altri operatori che hanno effettuato la formazione successivamente al 12/03/2013, si ricorda che è obbligatorio aggiornarsi entro il quinquennio.