SENTENZA N.48951 DEL 25 OTTOBRE 2017

Il Rappresentante legale di una impresa edile è stato condannato per aver cagionato lesioni gravi ad un dipendente violando l’art.147, co.1,T.U. 81/2008 omettendo di predisporre parapetti con tavole fermapiede e per non aver controllato che i lavoratori indossassero gli opportuni dispositivi di protezione individuale. L’imbianchino, al fine di ripulire una porzione del ballatoio che si era sporcata, mansione estranea ai propri compiti, si è recato all’esterno del cantiere per prendere la propria scala a forbice.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro da parte della Corte Territoriale. Il comportamento negligente da parte del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro, quando comunque l’evento sia da ricondurre alla insufficienza di quelle cautele che se adottate avrebbero evitato il verificarsi dell’incidente. Le norme antinfortunistiche infatti hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori considerando la disattenzione con cui questi svolgono le proprie attività. Si potrebbe parlare di abnormità dell’evento solo nel momento in cui questo sia tanto imprevedibile da non permettere alcuna possibilità di controllo da parte delle persone a cui spetta questo ruolo.