Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2018, ha appena compiuto 10 anni.

Dal punto di vista degli infortuni, negli ultimi 10 anni si è registrata una diminuzione delle denunce, anche se i dati rilasciati dall’Inail nel 2017 in merito agli infortuni dell’anno 2016, hanno evidenziato un aumento del numero complessivo di infortuni e del numero di malattie professionali, di cui si sono contati 1297 decessi nel 2016. Il costo sociale di infortuni e malattie professionali rimane dunque molto alto.

A 10 anni dalla emanazione, ad oggi il processo di attuazione non è stato ancora completato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il 10 gennaio 2017 « la Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza», da cui è emerso che i provvedimenti ancora da attuare sono circa una ventina.

Questo complesso di norme non ancora attuate causa in primo luogo una tutela non completa dei lavoratori in tema di salute e sicurezza ed in secondo luogo una più difficile ed incerta gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro.

Di seguito alcune delle novità introdotte nell’anno 2018 nel D.Lgs.81/2008:

  • Primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione: lo svolgimento diretto del ruolo di addetto al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione , può essere svolto dal datore di lavoro anche nelle piccole imprese con più di 5 lavoratori. Il datore di lavoro non svolge questi compiti da solo, ma ha l’obbligo di designare lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendio, evacuazione e primo soccorso;
  • Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: diventa un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi lo indica. In particolar modo ci sono 3 fattori che aiutano a valutare se il datore di lavoro stia o meno violando tale obbligo:

_Se una mansione specifica è legata allo stato di salute di un lavoratore, alla capacità dello stesso di svolgerli;

_Quando la normativa indica espressamente tale obbligo;

_Se il lavoratore, soggetto a sorveglianza sanitaria, non è ancora in possesso di giudizio di idoneità, ma svolge comunque compiti specifici per cui è necessario il certificato medico.

  • Sicurezza dei macchinari: con un interpello è stato ribadito come siano vietati fabbricazione, vendita, noleggio e concessione di attrezzature di lavoro in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza;
  • Rischio di interferenze: in caso di contatto rischioso tra il personale dell’azienda committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di due imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale, il datore di lavoro ha l’obbligo di realizzare un unico documento di valutazione dei rischi, con lo scopo di eliminare o ridurre fortemente i rischi da interferenza.

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