Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 che ha apportato significative modifiche e integrazioni al Testo Unico Ambientale: a partire da questa data è stato necessario immediatamente rendere operative alcune disposizioni, mentre altre richiederanno successivi provvedimenti attuativi.

Di seguito alcune delle principali novità.

  • Rifiuti urbani

Il nuovo decreto comporta una variazione nella definizione di rifiuti urbani.

In particolar modo per le aziende ne deriva che:

  • i rifiuti derivanti dalle lavorazioni sono da considerare rifiuti speciali;
  • I rifiuti prodotti al di fuori delle lavorazioni (ad es. mensa, servizi igienici etc.)sono da considerare urbani e non più assimilati, come era invece prescritto dalle vecchie disposizioni.

Questi ultimi andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa, laddove si dimostri il loro avvio a recupero.

Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

  • Rifiuti delle fosse settiche e reti fognarie

Sono esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani i rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

Il fatto di considerarli sempre e comunque rifiuti speciali determina che gli operatori del settore spurgo dovranno iscriversi nella categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • Responsabilità estesa del produttore

La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. A tale scopo, presso il Ministero dell’Ambiente verrà istituito il «Registro nazionale dei produttori»: per il mantenimento di tali regimi e del Registro verrà previsto il versamento di un contributo ambientale e verranno definiti i relativi criteri di calcolo.

  • Registro di carico e scarico rifiuti

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma8 del D.Lgs. 152/2006, nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti  (In vigore dal 26/09/2020 – ma necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”).

  • Attestazione di avvenuto smaltimento

Per i rifiuti con destinazione a smaltimento D13, D14, D15 – ossia impianti di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare – la  responsabilità  dei  produttori  dei rifiuti per il corretto  smaltimento  è  esclusa  a  condizione  che questi  ultimi,  oltre  al  formulario  di  identificazione   abbiano ricevuto un’Attestazione di avvenuto smaltimento.

Sui contenuti e la forma di questa Attestazione e sui tempi in cui la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato, tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un adempimento già operativo dal 26 di settembre.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il D.Lgs.116/20.


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